
Studio Chiriatti and Partners
Professionisti del Successo

Professionisti del Successo

Spese di pubblicità e rappresentanza: sono importanti costi che ogni azienda può sostenere, rispettivamente, con lo scopo di avere effetti benefici sui propri ricavi e sull’ampliamento delle proprie relazioni. La normativa fiscale vigente, pur non dandone una definizione precisa, ne regolamenta la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva sostenuta sulle stesse.
L’elemento discriminante di fondo tra le due tipologie di spese riguarda gli obiettivi perseguiti, come da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la 25143 dello scorso 15 Settembre): le spese di rappresentanza, infatti, puntano al raggiungimento di un maggiore prestigio da parte dell’azienda. Quelle di pubblicità hanno invece un diretto scopo promozionale.
Le spese di pubblicità sono i costi sostenuti da un’impresa per far conoscere e promuovere i propri prodotti o servizi, al fine di stimolare la domanda. Si basano su un contratto sinallagmatico, in cui una parte paga l’altra per attività promozionali (RM 148/E del 1998).
Ai fini fiscali, tali spese sono deducibili se rispettano il principio di inerenza, cioè se risultano collegate all’attività d’impresa e finalizzate alla produzione di ricavi (RM 9/2113 del 1980). Vale anche la totale detraibilità ai fini Iva delle stesse.
Con il D.Lgs. 139/2015, non è più possibile capitalizzare in bilancio le spese di pubblicità, salvo eccezioni previste dall’OIC 24, che consente l’iscrizione tra i costi di impianto e ampliamento. La deduzione fiscale avviene nella misura imputata a conto economico.
Rientrano tra le spese di pubblicità anche le sponsorizzazioni, in cui lo sponsor corrisponde un compenso (in denaro o natura) per ottenere la promozione del proprio marchio o prodotto (RM 9/204 del 1992). Queste spese sono deducibili interamente ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR.
Le spese di rappresentanza possono riguardare, ad esempio, quelle sostenute per viaggi con scopi promozionali, feste o eventi per ricorrenze aziendali o festività, inaugurazioni di nuove sedi o stabilimenti, eventi legati a fiere o mostre, erogazioni gratuite di beni o servizi per convegni, seminari o manifestazioni.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, se rispettano i criteri di inerenza e congruità (art. 108, c. 2 TUIR e DM 19/11/2008).
Sono considerate inerenti se sostenute gratuitamente per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, purché rispondano a criteri di ragionevolezza e coerenza con l’attività dell’impresa.
Per quanto riguarda la detraibilità Iva di questa categoria di spese, essa è al 100% per i beni di valore unitario fino a 50 euro, mentre non sussiste per le spese di valore maggiore della stessa categoria.
Sei un imprenditore e vuoi investire in pubblicità per la tua azienda? Può essere particolarmente utile rivolgersi ad un consulente specializzato per pianificare al meglio, sia sotto il profilo operativo che fiscale, tale operazione. Contattaci per saperne di più.
Iscriviti alla nostra Newsletter per rimanere sempre aggiornato!