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Il 27 Dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto Iva 2024. Sono obbligati all’adempimento tutti i contribuenti Iva. Tale regola generale prevede, però, alcune eccezioni.
In ogni caso, l’acconto versato deve essere sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), all’atto della presentazione della dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).
In primo luogo, non devono versare l’acconto Iva i soggetti che non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, o quelli che hanno un importo dovuto a titolo di acconto pari o inferiore a 103,29 euro.
Non devono versare l’acconto Iva, inoltre, i soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili o il 30 settembre se trimestrali, quelli che hanno avviato nell’anno in corso l’attività, o che hanno chiuso il periodo di imposta precedente con un credito d’imposta risultante dalla Lipe del periodo precedente.
Allo stesso modo, non deve versare l’acconto Iva il soggetto che, in sede di dichiarazione annuale (che scade il 30 Aprile) prevede di concludere l’annualità con un’eccedenza detraibile d’imposta.
Ma gli esoneri riguardano anche alcune categorie specifiche di contribuenti come, ad esempio, coloro che hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili oppure esenti, i produttori agricoli, le associazioni in regime forfetario, i raccoglitori e rivenditori di rottami, gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda in loro possesso entro il 30 settembre, se trimestrali o entro il 30 novembre, se mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.
Tre sono i metodi di calcolo previsti per l’acconto Iva: storico, previsionale ed analitico.
L’applicazione del metodo storico – il più diffuso – prevede un acconto pari all’88% del versamento effettuato per lo stesso mese (dicembre) dell’anno precedente, se si tratta di contribuenti mensili.
Nel caso in cui, invece, si tratti di contribuenti trimestrali ordinari, la percentuale sarà applicata all’importo da versare risultante dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente.
Per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) la base d’imposta è invece rappresentata dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente (in questo caso specifico, il 2023).
Il metodo previsionale, invece, si fonda su una stima delle operazioni che si ipotizza di effettuare fino al 31 dicembre dell’anno in corso, per il quale si va a versare l’acconto.
Con il metodo analitico, invece, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da una liquidazione Iva specifica che include il periodo che va dal 1 Ottobre al 20 Dicembre, se si tratta di contribuenti trimestrali, (o dal 1 Dicembre al 20 Dicembre se si tratta di contribuenti mensili).
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