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Professionisti del Successo

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Terzo settore: in Gazzetta Ufficiale c’è il decreto legislativo del 12 dicembre scorso (il 186/2025), recante disposizioni in materia non solo di quest’ambito, ma anche di crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. Il provvedimento è entrato in vigore a partire da sabato 13, e introduce interventi di rilievo sul piano fiscale, incidendo in modo significativo sull’operatività degli Enti associativi.
Tra le novità più attese figura la proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero imposto agli enti benefici l’assoggettamento agli obblighi IVA strumentali, inclusi la tenuta della contabilità e la fatturazione per le prestazioni rese nei confronti dei propri associati.
Una misura, quest’ultima, già anticipata dal Ministero dell’Economia e ora ufficialmente confermata, che consente agli ETS (d’ora in poi indicheremo con questa sigla gli enti del Terzo Settore, ndr) di operare in un contesto di maggiore stabilità normativa, rinviando un passaggio che avrebbe comportato un impatto organizzativo e amministrativo rilevante.
Il decreto interviene inoltre sul tema della commercialità delle attività del Terzo Settore introducendo il nuovo articolo 79-bis. La disposizione è finalizzata a gestire gli effetti fiscali derivanti dal passaggio dalle regole del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) a quelle del CTS (Codice del Terzo Settore), in particolare con riferimento ai beni strumentali. In caso di mutamento della qualificazione fiscale delle attività da commerciali a non commerciali, ad esempio, l’articolo 79-bis prevede che le plusvalenze latenti sui beni non concorrano alla formazione del reddito imponibile, a condizione che l’ente eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi e che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.
Il beneficio opera come una sospensione della tassazione e non come una sua eliminazione definitiva. Qualora i beni siano successivamente ceduti, destinati a finalità diverse o perduti, anche a seguito di risarcimento assicurativo, la plusvalenza torna a concorrere alla formazione del reddito. In tali ipotesi, il decreto consente comunque la rateizzazione dell’imposta fino a quattro esercizi, a condizione che i beni siano stati posseduti dall’ente per almeno tre anni.
Un ulteriore intervento di rilievo riguarda il regime forfettario applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. In attuazione dei principi di delega previsti dalla legge n. 111 del 2023, il decreto innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia di ricavi entro la quale tali enti possono accedere al regime forfettario ai fini IVA. In questo modo la disciplina viene allineata a quella prevista per le persone fisiche, secondo quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2014 come modificata dalla legge di bilancio 2023. Contestualmente viene modificato anche l’articolo 86 del Codice del Terzo Settore, che ora fissa a 85.000 euro la soglia di riferimento per l’accesso al regime, salvo future armonizzazioni a livello europeo.
Il Dlgs n. 186/2025 si inserisce così in un percorso di razionalizzazione della fiscalità del Terzo Settore, volto a semplificare gli adempimenti, chiarire il trattamento delle attività di interesse generale e garantire maggiore coerenza tra finalità civiche e disciplina tributaria. Le modifiche alla normativa vigente offrono agli enti un orizzonte temporale più ampio e strumenti più adeguati per programmare la propria attività. E’ importante farsi assistere da un professionista specializzato per conoscere al meglio le evoluzioni della materia e ricevere un’assistenza fiscale qualificata. Contattaci per saperne di più.
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