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FISCALITA'

Auto aziendale come fringe benefit: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Auto Aziendale

Auto aziendale in uso ai dipendenti: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti sulla tassazione di una tipologia di fringe benefit sempre più diffusa. L’impostazione, nel complesso, resta forfetaria. Un metodo, quest’ultimo, che comporta certezza fiscale ma concede meno flessibilità. Ecco tutti i dettagli.

Auto aziendale in uso ai dipendenti: il quesito

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è scaturito dalla risposta ad un interpello che ha riguardato una società intenzionata a rinnovare il parco auto introducendo veicoli a basse emissioni, da destinare ai dirigenti al posto delle tradizionali vetture a combustione.

Le spese di carburante per l’uso privato – entro un limite di chilometri percorsi in un anno – sono sostenute dall’azienda tramite card e non generano reddito imponibile per i dipendenti, poiché già comprese nel valore convenzionale fissato dall’ ACI, con un’eventuale eccedenza addebitata al dirigente con fattura.

Per evitare disparità e incentivare la scelta di mezzi più sostenibili, la società vorrebbe estendere lo stesso regime ai dipendenti che utilizzano auto elettriche o ibride plug-in, fornendo loro una card per la ricarica presso colonnine pubbliche. In caso di superamento di un tetto annuo di chilometri privati, l’importo eccedente verrebbe addebitato al dipendente, calcolato sulla base del costo medio dell’elettricità.

Auto aziendale come fringe benefit: la risposta dell’AdE

Nel suo documento di prassi, l’Agenzia ribadisce innanzitutto il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 1, TUIR), secondo cui rientrano nel reddito tutti i beni e i servizi messi a disposizione dal datore di lavoro.

Tuttavia, l’articolo 51, comma 4, lettera a) introduce una deroga per i veicoli concessi in uso promiscuo, stabilendo una valutazione forfetaria del benefit sulla base dei costi chilometrici ACI.

La percentuale da applicare varia a seconda dell’alimentazione: dal 1° gennaio 2025 è fissata al 50% per le auto tradizionali, al 20% per gli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici puri, con alcune eccezioni transitorie.

L’Agenzia chiarisce che la fornitura di energia elettrica da parte del datore di lavoro non genera un reddito imponibile ulteriore.

Le tabelle ACI, infatti, includono già il costo dell’elettricità nel calcolo del fringe benefit, indipendentemente dall’uso aziendale o privato del veicolo.

Fa eccezione il caso nel quale il dipendente ricarica il proprio mezzo direttamente presso la sua abitazione: tale situazione, nello specifico, configura la presenza di un rimborso spese, in cui l’importo concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’Agenzia sottolinea, inoltre, che il valore del benefit determinato con le tabelle ACI è totalmente forfetario e non dipende dai costi effettivi sostenuti. Pertanto, le somme che il dipendente versa all’azienda per l’energia elettrica impiegata oltre i limiti prefissati non possono essere portate in diminuzione del valore ACI.

In pratica, il fringe benefit rimane invariato e le somme addebitate al dipendente devono essere semplicemente trattenute dal netto in busta paga, senza alcun effetto sulla determinazione del reddito imponibile.

Auto aziendale in uso ai dipendenti: conclusioni

La risposta dell’Agenzia conferma l’impostazione normativa: la tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali resta basata su criteri forfetari, senza possibilità di aggiustamenti legati ai costi reali di carburante o energia. Un principio che garantisce certezza fiscale, ma che lascia poco spazio a formule flessibili, anche in presenza di nuove tecnologie come l’elettrico e l’ibrido.

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