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Professionisti del Successo

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Crediti d’imposta per incubatori ed acceleratori certificati che investono in startup innovative: nuove opportunità per le imprese innovative nel 2025. In quest’articolo riassumiamo alcune delle novità presentate in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi.
Per incubatori si intendono le realtà aziendali riconosciute all’art. 25, comma 5 del decreto Legislativo 179/2012, e rappresentano società di capitali con sede in Italia, costituite anche in forma cooperativa e iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, che offrono servizi diretti a sostenere la nascita, lo sviluppo e la stabilizzazione sul mercato delle start-up innovative
Gli acceleratori certificati sono incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di start-up innovative, risultando iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese, come previsto dall’art. 25, comma 8 della normativa richiamata in precedenza.
Il credito d’imposta è riconosciuto a partire dal 2025, entro un limite massimo annuale complessivo di 1.800.000 euro.
Possono richiederlo incubatori e acceleratori che, al momento della presentazione della domanda, risultino regolarmente costituiti, iscritti e attivi nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Non devono essere soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie né destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o trovarsi in condizioni che impediscano la fruizione di agevolazioni pubbliche.
Sono considerati ammissibili gli investimenti effettuati nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente oppure tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o società che investano prevalentemente in start-up. L’investimento deve essere effettuato a partire dalla data indicata nel decreto attuativo. L’importo massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 500.000 euro, con obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno tre anni.
Il contributo viene concesso nella misura dell’8% dell’investimento effettuato. Rientra nel regime “de minimis”, con le relative limitazioni previste dalla normativa europea, e può essere cumulato con altri aiuti di Stato nei limiti consentiti.
Per accedere all’agevolazione, è necessario presentare istanza prima dell’effettuazione dell’investimento. La domanda va inviata al soggetto gestore attraverso una procedura telematica e deve contenere le caratteristiche e l’importo dell’investimento previsto, i dati identificativi della start-up innovativa coinvolta, nonché, in caso di investimento indiretto, quelli dell’organismo o società intermediaria. Va inoltre indicata la data presunta dell’operazione e l’ammontare del credito d’imposta richiesto.
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